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TITOLO II - SERVIZIO DEI CIMITERI

 
  1. Art. 4 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali
  2. Art. 5 - Addetto agli impianti cimiteriali
  3. Art. 6 - Orari apertura e chiusura cimiteri
  4. Art. 7 - Norme generali di comportamento
  5. Art. 8 - Circolazione di veicoli all'interno del cimitero
  6. Art. 9 - Lavori murari all'interno del cimitero
  7. Art. 10 - Ornamenti consentiti
  8. Art. 11 - Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.
 

TITOLO II
SERVIZIO DEI CIMITERI

 

Art. 4 - Requisiti per la sepoltura nei cimiteri comunali

 

Nel cimitero comunale vengono accolti:

  1. i cadaveri delle persone decedute nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
  2. i cadaveri di persone morte fuori Comune, ma che vi avevano in vita la residenza;
  3. i cadaveri delle persone non residenti in vita nel Comune, e morte fuori di esso, ma aventi diritto alla sepoltura in una tomba privata esistente nel cimitero;
  4. i cadaveri di persone che, pur non avendo la residenza nel Comune di Palma di Montechiaro, siano state in esso o vi abbiano risieduto in passato;
  5. i figli di residenti e di genitori residenti;
  6. i nati morti ed i prodotti del concepimento;
  7. i resti mortali delle persone sopraelencate;
 
 

Art. 5 - Addetto agli impianti cimiteriali

 

Nel cimitero comunale di Palma di Montechiaro, vi è l'addetto agli impianti cimiteriali. Egli è  responsabile della manutenzione dei cimiteri, nonché dei servizi che in esso si svolgono, in particolare:

  • per ogni salma ricevuta ritira e conserva l'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale  dello Stato Civile; ritira, altresì l'autorizzazione del Sindaco che gli deve essere consegnata  all'incaricato al trasporto del feretro;
  • presenzia alle operazioni di inumazione o tumulazione dopo essersi accertato che sia trascorso il prescritto periodo di osservazione del cadavere, che la cassa corrisponda ai requisiti di legge, a seconda che si tratti di inumazione o tumulazione e che siano osservate eventuali prescrizioni speciali delle  autorità;
  • Custodisce le salme trasportate nella camera mortuaria;
  • Iscrive nell'apposito registro, in doppio esemplare, le inumazioni, le tumulazioni, le cremazioni con le indicazioni prescritte dal Regolamento di cui al D.P.R. 285/1990, nonché le variazioni conseguenti ad esumazioni, estumulazioni, traslazione di salme o di resti, etc.;
  • tale registro deve essere tenuto con diligenza e deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo;
  • un esemplare del registro deve essere consegnato, ad ogni fine anno, all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia;
  • cura l'apposizione dei cippi regolamentari sulle fosse di inumazione;
  • regola le esumazioni ed estumulazioni ordinarie e presenzia a quelle straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria, redigendo ogni volta, apposito verbale di cui consegna copia al Comune;
  • sorveglia a che ogni intervento sulle salme o sulle tombe sia debitamente autorizzato;
  • regola l'apertura al pubblico del cimitero secondo gli orari stabiliti dalla Giunta Comunale, conservando le chiavi dei cancelli;
  • durante l'orario di apertura al pubblico sorveglia a che siano rispettate, da parte dei visitatori, le  norme ed i divieti stabiliti dal presente regolamento;
  • vigila e si accerta che le costruzioni dei sepolcri privati ed ogni altro intervento dei privati nei cimiteri siano debitamente autorizzate;
  • è responsabile del buon andamento dei cimiteri e quindi svolge ogni altra mansione necessaria per la esecuzione del presente regolamento;
  • esegue gli scavi delle fosse per le inumazioni, effettua le esumazioni ordinarie e straordinarie, le traslazioni di salme, le riduzioni e quanto altro secondo le prescrizioni di cui ai capi XIV, XV, XVII del regolamento approvato con D.P.R. 285/1990;
  • durante le suddette operazioni indossa i capi di vestiario avuti in dotazione dall'Amministrazione Comunale, provvedendo, al termine, ad una accurata pulizia;
  • è tenuto a recarsi sul luogo indicatogli per l'esecuzione delle operazioni mortuarie urgenti ordinate dalle autorità;
  • attende alla pulizia dei locali dei cimiteri, sotto i loggiati, nei campi e nei vialetti, mantiene curate le siepi ed i prati, tagliando periodicamente le erbe;
  • provvede alla manutenzione delle cose e degli attrezzi avuti in dotazione per il servizio;
  • non può, in nessun caso, appropriarsi o ricevere cose di pertinenza dei feretri né accettare compensi di alcun genere per i servizi cimiteriali;
  • svolge, inoltre, tutte quelle incombenze che gli vengono richieste dall'Amministrazione Comunale per il regolare funzionamento del cimitero.
 
 

Art. 6 - Orari apertura e chiusura cimiteri

 

L'apertura e la chiusura del cimitero viene disposta con ordinanza sindacale.

 
 

Art. 7 - Norme generali di comportamento

 

Nel cimitero è vietato ogni atto o contegno irriverente e comunque in contrasto con l'austerità del luogo, è vietato manomettere, rimuovere o danneggiare le cose di pertinenza delle tombe, calpestare o danneggiare le aiuole, i prati, siepi o alberi, disturbare in qualsiasi modo i visitatori.
Non è consentito l'accesso al cimitero a persone con cani o altri animali né a fanciulli di età inferiore agli 8 (otto) anni se non accompagnati da adulti.

 
 

Art. 8 - Circolazione di veicoli all'interno del cimitero

 

Nel cimitero non è consentito l'accesso a veicoli di qualsiasi genere, tranne il carro funebre.
Per il trasporto di materiali necessari, l'ingresso dei veicoli sarà permesso a condizione che l'ingombro,  il peso e la capacità di manovra del veicolo sia compatibile con l'ampiezza e le caratteristiche dei viali del cimitero. L'ingresso dei veicoli di cui sopra dovrà svolgersi comunque esclusivamente negli orari  stabiliti con provvedimento del Sindaco e alla presenza dell'addetto agli impianti cimiteriali.

 
 

Art. 9 - Lavori murari all'interno del cimitero

 

Gli esecutori di lavori murari all'interno del cimitero, debitamente autorizzati sono responsabili degli eventuali danni arrecati a cose di proprietà del Comune o di terzi.
I materiali di scavo o di rifiuto devono essere di volta in volta rimossi e trasportati nei luoghi indicati dall'addetto.
Al termine dei lavori, il suolo temporaneamente occupato deve essere perfettamente ripristinato.

 
 

Art. 10 - Ornamenti consentiti

 

E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone, ghirlande nonché coltivare fiori ed arbusti purché questi non assumano proporzioni eccessive e che non escano dal perimetro della tomba. A cura degli interessati gli arbusti che avranno superato l'altezza di un metro, dovranno essere ridimensionati. In mancanza vi provvede l'addetto agli impianti cimiteriali.
I fiori appassiti saranno rimossi a cura dell'addetto al cimitero.
E' fatto divieto di mettere vasi per terra davanti ai loculi lungo il passaggio.

 
 

Art. 11 - Divieto rimozione lapidi, croci, ecc.

 

Le lapidi, croci, monumenti e qualunque altra cosa posta tanto sulle fosse che sulle sepolture private non potranno essere rimosse senza l'autorizzazione del Sindaco.

 

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